IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  i provvedimenti di competenza
regionale per il conseguimento degli  obiettivi  di  cui  all'art.  8
della  legge  9 gennaio 1991, n. 19 come sostituito dall'art. 2 della
legge 19 luglio 1993, n. 237, allo scopo di  garantire  alle  imprese
aventi  stabile  e  prevalente  organizzazione  nel  territorio della
provincia di Belluno,  parita'  di  condizioni  per  concorrere  alle
finalita'  di  cui  all'art.  1  della  legge 19 gennaio 1991, n. 19,
nonche' per promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attivita'
economico-produttive.