IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 come sostituito dall'art. 2 della legge 19 luglio 1993, n. 237, allo scopo di garantire alle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio della provincia di Belluno, parita' di condizioni per concorrere alle finalita' di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1991, n. 19, nonche' per promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economico-produttive.